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sicurezzalaboratorio.it
L’obbligo di fornire dispositivi di protezione collettiva e attrezzature adeguate al tipo di lavoro da svolgere e conformi alle direttive comunitarie e allo stato dell’arte della tecnologia (T.U. D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo I, art. 70 e allegati V e VI)), richiede al datore di lavoro la verifica delle cappe già in uso da qualche anno circa la loro adeguatezza a svolgere la funzione di dispositivo di protezione oltre che di attrezzatura di lavoro.
Non esistono direttive comunitarie specifiche per quanto riguarda le cappe chimiche e biologiche e quindi come riferimento devono essere considerate le “norme di buona tecnica” emesse da organismi nazionali e internazionali riconosciuti e segnalati nell’allegato IX del T.U. D.Lgs. 81/80:
- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).



Adeguamento normativo dei DPC





