Dispositivi di protezione collettiva

 
  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home

Formazione e Sicurezza in laboratorio

Stampa

La formazione per la sicurezza in laboratorio: un diritto-dovere

Il D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” prescrive la formazione e l'addestramento di tutti i lavoratori potenzialmente esposti agli agenti nocivi, quali strumenti fondamentali per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Il laboratorio scientifico è uno degli ambienti di lavoro più complessi  dal punto di vista della sicurezza.  Sono molteplici i fattori di rischio caratteristici di questo ambiente: dalla presenza di ogni tipologia di pericolo (fisico, chimico, biologico), alla imprevedibilità stessa di certe attività o l’impossibilità di ridurre o sostituire i composti più pericolosi, solo per citarne alcuni.
Un aspetto peculiare dei laboratori scientifici, siano essi di ricerca, di analisi o di controllo qualità, è la presenza di personale tecnico con elevato livello di scolarizzazione, prevalentemente diplomati o laureati. Si potrebbe desumere che la formazione sia un’attività superflua, data la preparazione specifica del personale. Il livello di professionalità, intesa come sapere e saper fare, è nella maggioranza dei casi elevato. Ma per la Sicurezza, intesa in senso figurato perché la certezza assoluta di assenza di pericoli è un’utopia, non basta sapere e saper fare, occorre soprattutto saper essere: essere consapevoli del proprio ruolo all’interno del laboratorio per garantire la propria incolumità e quella delle persone vicine, non solo dei colleghi, ma anche dei propri famigliari o delle persone frequentate al di fuori dell’ambito lavorativo.
La Sicurezza, richiede un elevato senso di responsabilità e di autocontrollo.
Sono  proprio le persone “esperte” a rischiare di più. La presunzione di sapere e saper fare quello che si sta facendo, porta ad abbassare il livello di guardia e di attenzione. Si abbassa la guardia perché si è certi della propria abilità, si riduce la soglia di attenzione per gli automatismi che nascono dalla routine o perché inevitabilmente distratti da problemi personali.
Spesso non ci si rende conto dei propri comportamenti a rischio. Altrettanto spesso l’azzardo viene giustificato con la fretta o con altre scuse che tentano di dare un senso logico a un’azione che non può avere nessun senso, se non quello dell’autolesionismo.
Lavorare senza guanti  contaminandosi  o al contrario tenere i guanti a oltranza contaminando tutto e tutti, così come tenere il camice perennemente slacciato o lavorare con il vetro della cappa alzato oltre misura, sono tipici comportamenti a rischio volontario. La lista è lunghissima, almeno quanto l’inesauribile fantasia umana: prelevare le provette congelate in azoto o nel “menottanta” a mani nude e senza visiera, trasportare materiale pericoloso a mano libera, bloccare in apertura  la porta di armadi ignifughi, usare il cellulare o il computer o il telefono con i guanti sporchi, lasciare contenitori aperti, gettare materiale contaminato fuori cappa, non indossare il camice o altri dpi previsti dalle procedure. “Non si può lavorare altrimenti”, ci si giustifica frettolosamente.
Il legislatore ha compreso che non basta prevedere pesanti sanzioni per chi non rispetta le regole della sicurezza. Occorre prevenire. Prevenire significa cambiare modo di pensare e di operare per impedire i comportamenti pericolosi. E’ questo l’obiettivo  reale della “Formazione”. Formare infatti significa “indurre un cambiamento”. Non solo in-formare “ travasando” informazioni, ma cambiare il modo di intendere la Sicurezza, passando da un atteggiamento passivo ad uno attivo.
L’art. 20, c. 1, del T.U. D. Lgs. 81/08 esprime bene questo “ruolo attivo” dei lavoratori, affermando che  “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, tanto da sottolineare l’obbligo di “ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 73, comma 2). Ogni lavoratore ha quindi non solo il diritto di essere informato sui pericoli che comporta l’attività che deve svolgere ma ha anche il dovere di sottoporsi alla formazione e all’addestramento ritenuti più opportuni dal datore di lavoro per la mansione.
Per i rischi cosiddetti “involontari”, derivanti da fattori tecnici o organizzativi, è possibile agire con interventi tecnici o procedurali. Per contrastare i comportamenti a rischio “volontario”,  ossia che dipendono da una libera scelta del  lavoratore conscio del pericolo a cui si espone, l’unico strumento disponibile è la formazione, da attuarsi prima delle lettere di richiamo e dell’eventuale licenziamento. Occorre far comprendere che un’azione azzardata non solo è un pericolo per chi la compie ma lo è anche per i colleghi e per l’ambiente, con le conseguenze morali e anche penali che potrebbero derivare da incidenti causati da negligenza o omissione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire una adeguata informazione (T.U. art. 36),  formazione e addestramento circa i rischi specifici (T.U. art. 73)  in modo particolare a quanti sono potenzialmente esposti ad un rischio chimico o biologico, ai loro dirigenti e preposti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al personale del servizio di prevenzione e protezione e ai tecnici incaricati della manutenzione. La formazione e l’addestramento specifico, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, devono avvenire (T.U. art. 37) in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Un aspetto importante della formazione è quello connesso all’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e dpi) e delle attrezzature di lavoro che possono comportare un rischio per la sicurezza dei lavoratori.
L’art. 71 del T.U. ribadisce che possono accedere  alle attrezzature di lavoro che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,  solo i lavoratori che abbiano  ricevuto una specifica formazione, sia per il loro utilizzo come per la manutenzione, tale da consentirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione deve riferirsi sia alle condizioni di impiego delle attrezzature, sia alle situazioni anormali prevedibili. (T.U. art. 73).
Tutti coloro che utilizzano cappe chimiche e cabine di sicurezza microbiologica (cappe BioHazard) devono dunque frequentare specifici corsi di formazione perché un utilizzo errato può compromettere la sicurezza di tutti.
La formazione deve coinvolgere non solo chi le utilizza, ma anche chi deve effettuare verifiche periodiche e manutenzione. La responsabilità di queste figure tecniche viene spesso sottovalutata: controlli e interventi tecnici inadeguati su dispositivi di protezione collettiva potrebbero esporre i lavoratori a rischi specifici. L’attività del tecnico stesso non sempre è priva di rischi. E’ dunque importante non sottovalutare il ruolo dei tecnici verificatori e dei manutentori, qualificandoli prima di affidargli  le attrezzature.

A cura di P. Parrello (articolo estratto dal numero di marzo della rivista LAB, il mondo del laboratorio)■

 

StudioPAP è centro formazione AiFOS

Logo Aifos

Login

La registrazione è gratuita e ti darà accesso all'area riservata con gli approfondimenti.