Le informazioni che stai cercando sono ora disponibili nel nuovo sito
Questo sito non è più operativo.
Tutti i contenuti sono stati trasferiti nel nuovo sito.
visita subito il nuovo sito
sicurezzalaboratorio.it
Avv. Marco C.A. Boretti
L’OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Con l’entrata in vigore del celeberrimo D.Lgs. 81/2008, nomen vulgaris T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro, vengono poste in capo al datore di lavoro molti, forse eccessivi, obblighi, che rendono effettivamente difficile la concreta attuazione dell’applicazione della norma anche da parte degli operatori.
Fra questi obblighi spicca quello della manutenzione delle attrezzature di lavoro. Per attrezzature di lavoro si intendono, come specifica l’art. 69 del medesimo testo normativo, tutti i macchinari, apparecchi, utensili ed impianti destinati ad essere utilizzati durante il lavoro. La definizione, come si comprende agevolmente, è molto ampia e può ricomprendere tanto lo scalpello quanto la più complessa workstation. Se di facile individuazione appaiono i macchinari e gli utensili, dobbiamo intendere per impianti l’insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione, le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo, mentre per apparecchi si deve immaginare ogni congegno dispositivo macchina destinata a uno scopo nella linea lavorativa.
Ciò posto, il datore di lavoro, sia esso multinazionale o semplice artigiano, è comunque ed in ogni caso tenuto ai controlli delle attrezzature utilizzate dai propri dipendenti. Alcune brevi precisazioni sono doverose. Sulla base della lettera della norma, l’obbligo grava esclusivamente sul soggetto che occupi proprio personale dipendente, ma non riguarda il proprietario od il detentore del macchinario. Sono facilmente immaginabili i rilievi concreti della scelta normativa. Si pensi, ad esempio al dipendente distaccato ad altra unità operativa, presso altra azienda, che possieda effettivamente le attrezzature, o le fattispecie di lavoro interinale; in tale ipotesi ci si chiede quale potere potrebbe avrebbe il datore di lavoro per effettuare controlli su un macchinario di cui non gode della disponibilità, mentre di contro l’effettivo detentore, magari non impiegando personale proprio, si potrebbe sentire scevro da responsabilità. Altro caso interessante è quello del lavoratore non regolarmente assunto; ci si potrebbe domandare, in questo ultimo caso, se sia pregiudiziale l’accertamento della effettiva subordinazione da parte del Giudice del Lavoro per l’applicazione della norma. A parere di chi scrive la norma incriminatrice astrae dalla qualificazione giuridica del fatto, tendendo a prevenire gli infortuni sul lavoro, a prescindere (anzi a maggior ragione) se il rapporto sia regolare o “in nero”.
In ogni caso non può non sottolinearsi che la norma descriva il classico caso di un reato proprio, per cui risponde della violazione solo ed esclusivamente l’agente che appartienga alla specificata categoria individuata dalla norma incriminatrice.
Chi non sia datore di lavoro non appare quindi avere obblighi di manutenzione sui macchinari, salvo quanto ulteriormente previsto dalla norma.
Sembra opportuno rammentare che nel caso di specie si esamina un reato di pericolo, ossia di reato per la punizione del quale si prescinde dal verificarsi di un determinato evento.
Pertanto l’obbligo di manutenzione ( e la punizione in caso di mancanza) non è subordinato al verificarsi di un infortunio sul lavoro. Il caso di infortunio sarà punito da altre norme, con l’aggravante di aver violato le specifiche norme sulla sicurezza del lavoro.
Tornando all’esame della fattispecie astratta, ricordiamo che, in generale le attrezzature di lavoro debbono preliminarmente essere conformi alle disposizioni legislative ed alle norme regolamentari comunitarie nonchè ai requisiti generali di sicurezza.
A norma del punto 2) lettera a) del comma 4 dell’art. 71 del D.Lgs. il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione.
In altre parole, il datore di lavoro ( e solo lui) deve garantire, con idonea manutenzione, che gli impianti siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui si è detto sopra.
Si può affermare, quindi, senza tema di smentita, che la normativa ponga a capo del datore di lavoro un generico obbligo di mantenere in buone condizioni gli impianti cui sono adibiti i lavoratori.
Sulla portata dell’obbligo la norma adotta specifiche disposizioni.
Occorre comunque rilevare che, a parere di chi scrive, l’obbligo di manutenzione è un onere generale posto a carico del datore a prescindere della effettiva cadenza dei controllo i cui si dirà infra. Quindi vi è una generica prescrizione di di controlla delle buone condizioni delle attrezzature cui sono adibiti i lavoratori dipendenti. Forse sarà interessante esaminare come la giurisprudenza recepirà questo obbligo di manutenzione, ossia cosa in concreto sarà sufficiente fare per adempiere all’obbligo giuridico di mantenere concretamente in buone condizione i mezzi di lavoro. Certo è che il datore di lavoro deve comunque attivarsi per garantire la cura, custodia e conservazione delle attrezzature affinché esse non costituiscano pericolo per l’incolumità dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro dovrà quindi dimostrare, e se del caso documentare, di aver eseguito tutti gli interventi manutentivi del caso in relazione alla concreta situazione delle singole attrezzature.
La valutazione, quindi, dovrà essere effettuata caso per caso.
Ciò posto, fermo restando l’obbligo di manutenzione, lo stesso articolo 71, prescrive l’onere di un controllo iniziale della attrezzatura, controlli periodici effettuati periodicamente nonché controlli straordinari.
Il controllo iniziale, che può corrispondere al collaudo, deve essere effettuato dopo l’installazione della attrezzatura e prima della messa in opera della medesima, al fine di garantirne la corretta installazione e il suo regolare funzionamento. Il controllo deve essere ripetuto ad ogni ricollocazione dell’impianto.
I controlli periodici, invece, debbono essere eseguiti sulla scorta delle indicazioni fornite dal produttore della attrezzatura. In mancanza di tali indicazioni, deve sopperire la conoscenza tecnica secondo l’uso e la consuetudine della prassi corretta. Tale richiamo sarà senz’altro soggetto a particolare interpretazione, che potrà rischiare di essere soggettiva in assenza di più precisi criteri ermeneutici.
Da ultimo debbono essere eseguiti controlli straordinari ogni qual volta si verifichi un evento tale da avere conseguenze negative sulla sicurezza dell’impianto; si pensi a titolo di esempio ad una riparazione, un incidente, alla prolungata inattività, etc.
Appare importante sottolineare che la legge prescrive che i controlli siano effettuati da persone competenti o quanto meno che appaiano tali secondo la media diligenza. Il datore di lavoro dovrà quindi anche scegliere soggetti qualificati che eseguano i controlli di legge.
Di tutti controlli deve essere redatta relazione scritta, secondo quell’obbligo di documentazione di cui si diceva precedentemente.
La violazione degli obblighi di buono stato di conservazione, salvo costituisca ipotesi di reato più grave, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2000 a 10.000. Trattandosi di contravvenzione che prevede la pena alternativa dell’arresto o della ammenda, si potrà accedere all’oblazione del reato a sanzione amministrativa, attraverso il pagamento di una somma di denaro, similmente ad una violazione al Codice della Strada. Si vedrà sul piano operativo come la normativa sarà recepita dalle nostre Corti di Giustizia nell’esperienza di tutti i giorni.
Nota sull’autore Marco C.A. Boretti, avvocato patrocinante in Cassazione e Giudice di Pace in Torino, collabora con numerose riviste on-line tra le quali “Diritto e Diritti”, “puntoinformatico”, “Interfree.it” , è cotitolare degli studi legali Munari-Boretti-Boschi eBoretti-Rapisarda in Milano.



RUBRICHE 





