La rubrica "K-KnowHow" tratta argomenti legati alle problematiche di sicurezza in laboratorio ed è aperta ai contributi dei visitatori. Per intervenire: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
I Dispositivi di Protezione Collettiva per il laboratorio alla luce del Testo Unico D. lgs. 81/08.
In questi ultimi anni è cresciuta in modo significativo l’offerta di modelli di cappe chimiche e biologiche con caratteristiche tecniche diversificate, soprattutto grazie alle possibilità di controllo offerte dai vari dispositivi elettronici.
Questa “evoluzione” tecnologica se da un lato offre indubbi vantaggi, può generare nell’utilizzatore una certa confusione circa le caratteristiche essenziali e in alcuni casi produce un falso senso di sicurezza, tanto da indurlo a delegare alla “cappa” – incondizionatamente - la propria sicurezza durante lo svolgimento di attività a rischio.
In realtà la sicurezza dell’operatore nei confronti del rischio chimico o biologico, così come per tutti gli altri rischi presenti in laboratorio, è il risultato di un insieme complesso di fattori, tra i quali la professionalità, le procedure operative, l’adozione di d.p.i., l’uso di strumenti appropriati in ambienti idonei.
Le cappe chimiche a espulsione totale (ducted), gli armadi ventilati di sicurezza e le cabine di sicurezza microbiologica (cappe BioHazard) sono attrezzature di lavoro con funzione di dispositivi di protezione collettiva. Hanno quindi l’importante funzione di barriera primaria contro l’esposizione del lavoratore verso specifici rischi, quali l’inalazione di vapori tossici o di aerosol patogeni.
I banchi sterili a flusso orizzontale (clean bench) e le varie tipologie di cappe biologiche a flusso verticale rientrano nel solo campo delle attrezzature di lavoro, dato che non sono concepite per garantire la sicurezza dell’operatore ma solo quella del materiale manipolato al loro interno.
Le cappe chimiche a filtrazione molecolare (ductless) dovrebbero essere considerate dispositivi di protezione collettiva solo se dotate di filtro secondario e sottoposte a un programma di verifica periodica oppure se canalizzate all’esterno dell’edificio.
Lo stesso vale per gli armadi di sicurezza che, se non sono canalizzati all’esterno o dotati di filtri appropriati sull’espulsione, non possono essere considerati DPC poiché non evitano il rischio di contaminazione ambientale causata dalle esalazioni del materiale in essi conservato.
Vediamo dunque cosa prescrive il T.U. sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC), ossia la prima barriera di protezione in laboratorio.
Il “Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro” è un decreto legislativo approvato il 9 aprile 2008 con il n. 81 e pubblicato sulla GURI il 15 maggio 2008.
E’ composto da 306 articoli suddivisi in XIII titoli e completato da 51 allegati.
Per quanto di nostro interesse, ossia i temi relativi all’uso e alla manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva, quali le cappe chimiche e le cabine di sicurezza microbiologica, i titoli pertinenti sono:
Titolo I “Disposizioni generali”,
Capo I “Principi generali”,
Capo III “Gestione della prevenzione” nelle sez. I “Misura di tutela e obblighi” e sez. IV “Informazione e formazione”.
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro” e Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”
Titolo IX “Sostanze Pericolose”
Capo I “Protezione da agenti chimici”
Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”
Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”
Capo I “disposizioni generali”
Capo II “Obblighi del datore di lavoro”



RUBRICHE 





