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IL LABORATORIO DELLA MORTE: PROFILI GIURIDICI

Desideriamo inaugurare questa rubrica con un triste caso di cronaca.

Sono comparsi su tutti i principali quotidiani articoli che denunciavano la morte di un giovane ricercatore della facoltà di farmacia dell’Università di Catania, deceduto per un tumore al polmone.

Questa morte, incomprensibile come tutte le morti a 29 anni, segue altri decessi di ricercatori, studenti e professori, assegnati a un determinato laboratorio universitario.

 

Si pone quindi il problema pratico della riferibilità degli eventi morte alle condizioni concrete di un laboratorio non a norma.

La peculiarità del caso, dal punto di vista giudiziale non può non essere rilevata.Infatti, purtroppo, non sono rare nel nostro Paese le cosiddette morti bianche, ossia i decessi dei lavoratori uccisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In generale, però, trattasi di eventi violenti verificatisi nel corso della produzione. Il più delle volte gli infortuni colpiscono lavoratori assegnati a mansioni non di concetto, vittime di un evento traumatico.

 

Ben diverso è il caso, come quello di specie, ove non si verifica, in concreto, un unico evento violento e traumatico (ad esempio il precipitare da una impalcatura), bensì il maturarsi di una patologia generata da condizioni nocive dell’ambiente di lavoro.Inoltre la fattispecie in esame riguarda particolari figure professionali, altamente scolarizzate, di indubbia competenza, che si possono rendere concretamente conto della situazione di pericolo, magari concorrendo alla mancata messa in sicurezza degli impianti.

 

Nel caso in esame si è oltre la portata della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (1), in quanto, purtroppo la Magistratura dovrà accertare le responsabilità dei fatti e punire i responsabili, mentre la finalità della normativa dovrebbe essere la prevenzione. Insomma si svolgerà un’indagine per i fatti reato di omicidio colposo e disastro colposo.

 

Non appare superfluo rammentare che il diritto penale - perché di ciò si tratta, di fatto criminoso- punisce chiunque non impedisca un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (2).

E’ noto che il datore di lavoro deve garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (3).

 

Sussiste quindi un dovere, specifico, confermato dalla legislazione, del datore di lavoro quale garante finalizzato a tutelare l’incolumità del lavoratore nei luoghi di lavoro.

 

Vi è un concreto obbligo di sicurezza , cui è tenuto l’imprenditore, responsabile per i propri prestatori d’opera.

Tale dovere, fra l’altro, non consegue solo alla norme giuridiche positive, ma si estende anche alle norme “prudenziali”, ossia quelle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, cui deve riferirsi la figura del “buon imprenditore” .

Un evento deve considerarsi colposo quando si verifica acausa di condotta negligente, imprudente o imperita(4).

 

Pertanto ogni condotta imprudente ed imperita può dar luogo a responsabilità penale.Le regole di prudenza vanno quindi concretamente rapportate alla particolarità del lavoro e all’esperienza ed alla tecnica della attività produttiva.

In altre parole, il luogo di lavoro deve garantire condizioni di assoluta sicurezza per il lavoratore ivi adibito. Ciò non significa solo un astratto adeguamento alla normativa antinfortunistica, ma un aggiornamento dei locali secondo le acquisizioni della miglior scienza ed esperienza. Insomma, il datore di lavoro deve adeguare il luogo di lavoro secondo lo stato dell’arte.

 

Secondo un giudizio prognostico, infatti, agendo prudentemente, il buon imprenditore, deve seguire le evoluzioni della miglior scienza e della tecnica del settore, garantendo le condizioni di maggior sicurezza per i propri dipendenti...

In questo ambito si colloca anche il dovere di formazione, che non si rivolge unicamente all’addestramento del lavoratore, ma anche allo stesso datore di lavoro, che deve aggiornarsi sulle migliori tecniche adeguando alla massima sicurezza le unità produttive.

 

E’ pur vero che il datore di lavoro è così gravato di un serio onere, ma gli interessi in gioco sono considerati primari -la vita e l’incolumità del dipendente- tanto che il legislatore punisce l’imprenditore - ed i soggetti da questo delegati- per l’inosservanza delle norme prudenziali di esperienza.

In fin dei conti, in un certo senso, l’imprenditore è responsabile della vita dei propri dipendenti, per quanto riguarda i luoghi di prestazione della propria collaborazione.

 

Queste morti in laboratorio chiedono una spiegazione, anche perché nessun’altra famiglia debba piangere un figlio stroncato in giovane età con la sola colpa di aver voluto lavorare in un laboratorio. (fine 1a parte, continua).

 



1 T.U. sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 812 Cfr. II comma art. 40 codice penale3 Cfr. art. 2087 codice civile4 Così art. 43 codice penale.


Nota sull’autore Marco C.A. Boretti, avvocato patrocinante in Cassazione e Giudice di Pace in Torino, collabora con numerose riviste on-line tra le quali “Diritto e Diritti”, “puntoinformatico”, “Interfree.it” , è cotitolare degli studi legali Munari-Boretti-Boschi eBoretti-Rapisarda in Milano.

 

 

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